Avvocato Domenico Esposito
 

 

VICINO RUMOROSO E RICORSO D'URGENZA

 

Il rumore intollerabile da parte del vicino è qualsiasi emissione, senza che abbia rilevanza la causa della stessa.
Può trattarsi di rumori prodotti da normali impianti (campanello e scarico wc) e da normali comportamenti della vita domestica (come il camminare, l'apertura/chiusura di porte e serramenti, le conversazioni tra persone, ecc.).
L’abitazione il cui isolamento acustico non è conforme alla normativa, deve essere isolata.

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

Il Giudice designato dott. Massimo Vicini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 4712/2009 R.G., iniziata con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23/11/2009

da

(…) con avv. (…)

contro

(…) con avv.ti (…)

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza tenuta il 23/9/2010;

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato che l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo il criterio della colpa (Cass. 3/11/2000 n. 14353);
ritenuto pertanto che le immissioni possano essere intollerabili, e debbano quindi essere inibite ex art. 844 c.c., anche se generate da normali comportamenti di cui non possa esigersi la cessazione;

rilevato che la C.T.U. espletata nel corso del presente procedimento ha accertato, all'interno dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, la presenza di rumori eccedenti il limite della normale tollerabilità provenienti dalla confinante villetta di (…) e che tale superamento è stato riscontrato con riferimento a rumori prodotti da normali impianti (campanello e scarico WC) e da normali comportamenti della vita domestica (come il camminare, l'apertura/chiusura di porte e serramenti, le conversazioni tra persone, ecc.);

rilevato inoltre che il C.T.U. ritiene pressoché certo che, se le strutture edilizie fossero acusticamente conformi, non ci sarebbero superamenti alla normale tollerabilità;
ritenuto pertanto che il problema delle immissioni intollerabili debba essere risolto, nel caso in esame, mediante i necessari interventi di adeguamento delle unità immobiliari alla normativa in materia di requisiti acustici delle strutture edilizie, interventi che il C.T.U. ha individuato e descritto nella propria relazione, indicandone il presumibile costo complessivo in €.14.900,00;
ritenuto che la resistente debba farsi carico al 100% degli interventi da eseguire all'interno della propria abitazione, e solo al 50% del costo dell'intervento relativo alla parete di separazione delle due unità immobiliari;

ritenuto che ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite (accoglimento solo parziale della domanda; complessità e difficoltà dell'accertamento dei fatti posti a fondamento della decisione);

P.Q.M.

visto l'art. 669-octies c.p.c.,

1) in parziale accoglimento del ricorso, ordina a di provvedere a propria cura e spese agli interventi di «adeguamento/miglioramento delle prestazioni al calpestio» e di «adeguamento rumorosità impianti (scarichi WC e campanello)», consigliati alle pagg. 19, 20 e 21 della relazione del C.T.U., nonché di contribuire, nella misura del 50% (e comunque per un importo non superiore a € 3.300,00), alle spese dell'intervento di "adeguamento della parete di separazione tra le unità immobiliari», descritto alle pagg. 18 e 19 della predetta relazione, intervento che i ricorrenti eseguiranno a propria cura senza accedere alla proprietà della controparte;

2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ravenna, 18/10/2010

Il Giudice designato
(dott. Massimo Vicini)